di Franco Russo –
Sono in discussione nella I Commissione della Camera i disegni di legge costituzionali del governo Meloni, AC 1921, e di Italia Viva (AC 1354), per introdurre l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. La maggioranza parlamentare di destra approverà il disegno di legge governativo, che mira trasformare la democrazia rappresentativa, delineata dalla Costituzione e per quanto ormai distorta con il depotenziamento dei poteri legislativi Parlamento, in un regime plebiscitario e autoritario. Non a caso L. Elia bollò l’elezione diretta del vertici di governo ‘premierato assoluto’. L’elezione diretta del Presidente del Consiglio, l’autonomia differenziata e la divisione del CSM in due organismi separati mutano forma di governo e forma di Stato, perché introducono il premierato assoluto al posto del governo parlamentare e mutano i rapporti tra istituzioni e cittadini, che vedranno ridotti i diritti sociali, e le loro libertà civili e politiche.
A differenza del passato quando le controriforme di Berlusconi e Renzi vennero bocciate con il voto al referendum, la deforma Meloni questa volta rischia di essere approvata dall’elettorato perché si avvale di argomenti su cui l’opinione pubblica è molto sensibile, quelli contro il trasformismo politico e il ‘transfugismo’, cioè il passaggio di parlamentari da un gruppo all’altro per formare e sostenere i governi. Questi argomenti poggiano, purtroppo, su precisi fatti politici poiché i governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte I e II, e Draghi sono stati o guidati da tecnocrati con larghe maggioranze, oppure sostenute da maggioranze spurie tra partiti che si erano presentati alle elezioni uno contro l’altro, come il governo giallo-verde o quello PD-Lega-M5 Stelle. Sono stati i presidenti della Repubblica Napolitano e Mattarella gli artefici di queste maggioranze, agendo da reggitori dello Stato piuttosto che da risolutori delle crisi, per usare espressioni di Carlo Esposito, contribuendo a svilire il ruolo del Parlamento e ad approfondire la frattura tra cittadini/e e istituzioni.
Se non saremo in grado di indicare le vie per superare le degenerazioni del parlamentarismo (e dei partiti), di certo le destre avranno più facile gioco a far approvare il premierato perché si appelleranno alla lotta contro i ‘giochi di Palazzo’, per sostenere la loro soluzione plebiscitaria e autoritaria.
Il ddl governativo presenta incongruenze e contraddizioni interne, per esempio la possibilità che il premier direttamente eletto possa essere sostituito da un altro parlamentare, sia pure in casi particolari per cui verrebbe cancellata la ratio stessa della legge (si veda l’art. 7 del ddl AC1921); oppure lo squilibrio che si verrebbe a creare tra un premier eletto direttamente e un Presidente delle Repubblica eletto dal Parlamento: chi mai potrà contrastare le decisioni di un/a premier legittimato/a dal voto popolare? Ancora, all’articolo 5 si costituzionalizza il premio su base nazionale per garantire una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, senza porre un limite minimo per conseguirlo (più volte chiesto la Corte costituzionale nelle sue sentenze).
Il colpo ferale alla democrazia e alla rappresentanza parlamentari è proprio nell’art. 5, dove si stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto a suffragio universale e diretto, per la durata di cinque anni, contestualmente alle elezioni delle Camere, in modo da rendere evidente il collegamento tra liste e candidati Presidenti, e solo se eletti si può svolgere questo ruolo così da escludere tecnocrati non parlamentari. Nella Relazione di accompagnamento del ddl governativo, leggibile nel testo del Senato (AS 935), si argomenta che con l’elezione diretta del premier si vuole conferire ‘decisività del voto elettorale rispetto all’investitura della maggioranza e alla definizione del suo mandato in termini di contenuti programmatici’. In altri termini: l’elezione diretta del presidente del Consiglio sarebbe la via maestra per dare effettività ed efficacia alla sovranità popolare. Al contrario essa è la negazione della sovranità del popolo, e queste disposizioni normative ledono gli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione.
L’interpretazione corrente attribuisce una valenza positiva al secondo comma dell’articolo 1 della Carta (‘La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione’), come se esistesse un macrosoggetto, ‘il popolo’, a cui apparterrebbe la sovranità. La corretta interpretazione di questo comma, invece, è che esso statuisce ‘una garanzia negativa: la sovranità appartiene al popolo intero e nessuno quindi può appropriarsene’ (Luigi Ferrajoli, Iura Paria, Napoli 20172, pp. 49-50). Tuttavia il popolo intero come tale, come macrosoggetto, è una pura astrazione metafisica, per questo la sovranità non appartiene a nessuno venendo in questo modo de-personalizzata. Se invece si pensa che il popolo intero esiste, si cade in una visione antropomorfica delle realtà sociali e istituzionali tipica di un’ideologia organicistica, che cozza per altro con l’art. 2 della Costituzione dove si riconoscono e garantiscono ‘i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità’. Il popolo non è un entità unica essendo composto da milioni di persone e dalla miriade di formazioni sociali. L’organicismo cancella il pluralismo e fa da base ideologica a un regime plebiscitario.
L’elezione diretta del premier trasforma un atto teso alla formazione della rappresentanza politica, in un atto teso a scegliere il premier che ‘regnerà’ per cinque anni, concentrando il potere di governo in una persona, che dominerà il Parlamento data la clausola del simul stabunt simul cadent, tranne nell’incoerente caso della sostituzione del premier con un parlamentare non eletto per quella carica (art. 7, AC 1921).
Il capo del governo e il popolo
La trasformazione delle elezioni in un plebiscito per scegliere il ‘capo del governo’ produce quello che si potrebbe chiamare ‘effetto Hobbes’. Nel De Cive, cap XII,§ 8, Hobbes scrive che ‘Rex est populus’, il re è il popolo, per sostenere che il popolo esiste se e solo se si identifica con una persona, e questa persona a sua volta agisce e decide in quanto personificazione del popolo. Si potrebbe riformulare l’affermazione di Hobbes, il capostipite di tutte le ideologie autocratiche, con ‘il/la premier è il popolo’, infatti potrà governare per cinque anni pretendendo di essere la voce del popolo, ed essendo stata eletto/a direttamente è legittimato/a a rivendicare di essere lui o lei l’autentico/a interprete della volontà popolare. Una vera e propria traslazione della sovranità dal popolo a una singola persona, ciò che è una palese lesione dell’art. 1 comma 2 della Costituzione. Occorre sempre ricordare che i Costituenti, in base all’esperienza della dittatura fascista esercitata dal capo del governo Mussolini, furono guidati, nel disegnare il sistema istituzionale, dall’esigenza di evitare qualsiasi forma di personalizzazione del potere, giungendo fino a vanificare il potere sovrano, che, appartenendo al popolo, non può appartenere a nessun altro. Questa è anche la base argomentativa di quanti, a ragione, sostengono che nel nostro ordinamento sovrana è la Costituzione, infatti Gaetano Silvestri vede la base della Costituzione nei valori e non nell’autorità (Questione Giustizia, 2015, 1); a sua volta, Gaetano Azzariti sostiene che ‘sovrana è la Costituzione’, in quanto è ‘suprema’ (si veda Contro il revisionismo costituzionale, Roma-Bari 2016, p. 19).
Affermare la sovranità della Costituzione significa che nessun organo è sovrano, perché il Parlamento è vincolato nell’esercizio del potere legislativo al rispetto dei principi e dei diritti fondamentali statuiti in Costituzione; il governo dipende nella sua azione dalla maggioranza parlamentare per l’indirizzo politico e risponde al Parlamento del suo operato; il Presidente della Repubblica è organo di garanzia e non partecipa alla formazione dell’indirizzo politico né deve mai elevarsi a reggitore dello Stato; la magistratura esercita la giurisdizione vincolata all’applicazione delle leggi che deve interpretare in modo conforme alla Costituzione; la Corte costituzionale sindaca le leggi varate dal Parlamento a garanzia dei diritti e non ha funzioni di legislatore positivo.
Infine, l’istituzione del premierato quale decisore politico ultimo è in netto contrasto con il secondo comma dell’art. 3 Cost., secondo cui compito della Repubblica è di promuovere con affermative actions lo sviluppo di ogni singola persona. Inoltre, quel comma contiene anche la prescrizione della ‘effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese’. La partecipazione, se mai divenissero leggi la proposta del premierato, sarebbe ridotta alla scelta elettorale del capo del governo ogni cinque anni, un autocrate a tempo, perché nessuno, singolo o ‘formazione sociale’, potrebbe partecipare a processi decisionali divenuti esclusiva prerogativa di una sola persona, che nelle sue determinazioni si sentirebbe legittimata dal voto del ‘popolo sovrano’. Incontrastato attore della scena politica sarebbe solo il capo del governo, il premier.
Per contrastare la deriva autoritaria, occorre porre fine alla de-costituzionalizzazione della democrazia attraverso la garanzie dei diritti di libertà e sociali, dare di nuovo un ruolo centrale al Parlamento, organo della rappresentanza politica nelle sue articolazioni pluraliste, istituire organi per la partecipazione dei cittadini attraverso partiti, sindacati, associazioni e movimenti nelle loro molteplici forme, che devono a loro volta garantire una vita interna democratica, per sfuggire alla ‘ferrea legge dell’oligarchia’, che purtroppo oggi li permea. Occorre in altri termini riprendere il disegno della democrazia costituzionale, secondo cui la sovranità popolare appartiene a tutti e a ciascun/a cittadino/a essendo la ‘somma di quei poteri e contropoteri che la Costituzione stabilisce come diritti fondamentali’ ( Luigi Ferrajoli, Iura paria, cit. p. 50).




