di Alba Vastano –
Intervista a Monica Di Sisto Giornalista agenzia Askanes e vicepresidente associazione Fairwatch (ONG).
“L’emendamento Bongiorno compie un’operazione che, sotto una veste apparentemente tecnica, produce uno slittamento tutt’altro che neutro: sposta il focus dall’assenza di consenso agli atti sessuali compiuti “contro la volontà” della persona. Tradotto in termini processuali, il passaggio è brutale nella sua semplicità: Nel modello del consenso: c’era un sì libero e attuale? Nel modello del dissenso: il no era riconoscibile?” (Monica Di Sisto)
Sul ddl 1715, che chiarisce le responsabilità della violenza sessuale in base al libero consenso revocabile, grava l’emendamento della senatrice della Lega Giulia Bongiorno. Con un inaspettato accordo fra Meloni e Schlein il ddl viene confermato alla Camera, poi stoppato, prima della votazione in Senato, dall’emendamento Bongiorno che rivede la questione del consenso cambiandone il paradigma/focus nel trasformarlo in dissenso da verificare e dimostrare da parte della vittima. La discussione si sta definendo in Commissione Giustizia e passerà in Senato nei prossimi giorni per la votazione decisiva che sancirà la legge. Sul consenso o sul dissenso?
Nell’intervista che segue Monica Di Sisto, giornalista e vicepresidente dell’Associazione Fairwatch esprime le sue opinioni sul tema del consenso e sulle responsabilità da addebitare. Quanto pesa l’assenza delle istituzioni sulla tutela delle donne che sporgono denuncia di violenza e, dal punto di vista culturale, la mancanza di un progetto di educazione alla affettività e alla sessualità nei programmi scolastici. Il Ministro Valditara pone il veto alle primarie, concede alle secondarie con l’approvazione delle famiglie. Riduttivo con scarico di responsabilità sulle famiglie.
Intanto e da sempre sul tema della violenza sulle donne le responsabilità, spesso, vengono fatte ricadere sulla vittima che è sempre donna. Per la serie ‘Se l’è cercata… era vestita in modo appariscente, ballava in modo provocatorio…all’inizio ci stava e ha dato il consenso,solo poi l’ha ritratto’. Il ddl 1715 ribadisce che il consenso è revocabile e che ‘SE non è Sì è stupro’
Alba Vastano: Qual è la novità del DDL 1715? È un buon approccio anche rispetto alla Convenzione di Istanbul?
Monica Di Sisto:La novità del DDL 1715 è chiara e, sulla carta, radicale: la violenza sessuale viene ricostruita attorno all’assenza di “consenso libero e attuale”. Non è una limatura tecnica, ma un cambio di paradigma. Per decenni il diritto penale italiano ha chiesto di dimostrare la violenza, la minaccia, la coercizione visibile. Ora, finalmente, il baricentro si sposta sull’autodeterminazione: l’atto è illecito non solo quando c’è forza, ma quando manca un sì libero.
È un passaggio coerente con la Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati di incriminare ogni atto sessuale non consensuale. Ma qui si apre la faglia che troppo spesso il dibattito giuridico preferisce aggirare: il consenso non è una formula magica, né un gesto astratto tra individui immaginariamente uguali.
Basta guardare i numeri. In Italia, ricorda ISTAT, il tasso di occupazione femminile resta inchiodato attorno al 52–53%, mentre quello maschile supera il 70%. Non è una semplice differenza statistica: è la fotografia di un’asimmetria materiale strutturale. Le donne lavorano meno, guadagnano meno, accumulano meno autonomia economica. Il Rendiconto di Genere INPS registra retribuzioni medie inferiori e carriere contributive più discontinue, con pensioni significativamente più basse.
E allora la domanda diventa inevitabile: che cosa significa “consenso libero” dentro un contesto in cui una parte rilevante delle donne vive condizioni di precarietà, dipendenza economica, vulnerabilità lavorativa? Il rischio è che il consenso venga celebrato come categoria giuridica progressiva mentre si continua a ignorare la realtà materiale dei rapporti di potere.
Il DDL è un passo avanti necessario. Ma la sua portata emancipativa dipenderà dalla capacità – politica prima ancora che giuridica – di non trasformare il consenso in un’astrazione neutrale che rimuove le disuguaglianze.
A.V.: Dopo il passaggio alla Camera che lo ha approvato si sta discutendo in Commissione giustizia l’emendamento proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno (Lega) che propone una modifica spostando il focus dal consenso al dissenso. Cosa modifica nello specifico l’emendamento al ddl?
M.D.S.: L’emendamento Bongiorno compie un’operazione che, sotto una veste apparentemente tecnica, produce uno slittamento tutt’altro che neutro: sposta il focus dall’assenza di consenso agli atti sessuali compiuti “contro la volontà” della persona. Tradotto in termini processuali, il passaggio è brutale nella sua semplicità: Nel modello del consenso: c’era un sì libero e attuale? Nel modello del dissenso: il no era riconoscibile?
È qui che la riforma rischia di perdere la sua carica innovativa. Perché il dissenso, nella pratica giudiziaria, non è mai solo una categoria teorica: diventa immediatamente una questione di prova. Come si dimostra la volontà contraria? Quali comportamenti la rendono verificabile? Quanto deve essere esplicito il rifiuto?
Il diritto penale non vive in laboratorio. Opera dentro un sistema che ha storicamente mostrato una straordinaria capacità di scrutinare la condotta delle donne. E il passaggio dal consenso al dissenso rischia di riattivare proprio quel dispositivo: non più la responsabilità dell’autore, ma la leggibilità della reazione della vittima. Non è un dettaglio normativo. È una diversa distribuzione implicita del sospetto.
A.V.: Il dissenso riconoscibile non rischia di far ricadere responsabilità sulla vittima? Infine si ricadrebbe nei luoghi comuni, per la serie ‘se l’è cercata’ ?
M.D.S.:È esattamente ciò che accade ogni volta che il diritto pretende di misurare la violenza attraverso la performance della resistenza. Quando la fattispecie ruota attorno al dissenso dimostrabile, il processo scivola inevitabilmente verso la domanda che conosciamo fin troppo bene: “come ha detto no?” Quanto ha reagito? È stata abbastanza chiara? Perché non si è opposta fisicamente?
Questo schema non è un incidente interpretativo, ma una dinamica strutturale. Il dissenso riconoscibile riporta al centro la condotta della vittima, non quella dell’autore. E qui la prospettiva materialista diventa decisiva. Le condizioni materiali incidono sulla possibilità concreta di opporsi. Secondo Eurostat, il rischio di povertà ed esclusione sociale colpisce maggiormente le donne, con particolare incidenza nelle famiglie monoparentali.
In questo contesto, pretendere che il dissenso sia “leggibile” secondo parametri oggettivi significa ignorare la realtà dei rapporti di forza. La vulnerabilità economica, la dipendenza lavorativa, la paura di perdere reddito o stabilità non sono variabili marginali: sono elementi che strutturano le interazioni. Il diritto non dovrebbe chiedere alla vittima di dimostrare quanto sia stata resistente. Dovrebbe interrogare la condotta dell’autore e il contesto di potere.
A.V.: In realtà, senza girare intorno alla questione consenso/dissenso che sembra voler ribaltare le responsabilità dell’autore della violenza, si può affermare che solo un sì, anche revocabile, rende lecito l’atto sessuale?
M.D.S.:Sì: se vogliamo uscire dalla palude degli equivoci e soprattutto dalla trappola che riscarica sulle donne l’onere della prova (“dovevi dire no meglio”, “dovevi reagire”), la regola più chiara è questa: solo un sì libero, specifico e revocabile rende lecito l’atto sessuale. Tutto ciò che non è sì — silenzio, immobilità, paura, “lasciar fare”, ambivalenza prodotta da pressioni o ricatti — non è un consenso e non può essere trattato come tale.
La parte decisiva è “libero” e “revocabile”. Libero significa senza coercizione esplicita ma anche senza quelle forme di pressione che, nella vita reale, non assomigliano a una pistola puntata ma a un sistema di vincoli: dipendenza economica, subordinazione lavorativa, ricatto affettivo, minaccia di isolamento, paura di conseguenze sociali. Revocabile significa che il consenso non è una firma, non è una “licenza d’uso”: può cambiare durante l’atto e deve essere rispettato nell’istante in cui cambia. Questo è anche ciò che rende incoerenti molte narrazioni difensive classiche (“ma aveva iniziato”, “non si è opposta”, “non ha detto no”). Sono formule che presuppongono una sessualità intesa come appropriazione, non come relazione.
Dal punto di vista giuridico, il punto non è introdurre una liturgia comunicativa (“devi dire sì in un certo modo”), ma fissare una responsabilità: chi inizia o prosegue un atto sessuale ha il dovere di accertarsi che il consenso ci sia e che permanga. Questa è la torsione davvero emancipativa: sposta la lente dall’interpretare la vittima (la sua reazione, la sua “credibilità”, la sua performance difensiva) alla condotta dell’autore e alla qualità del contesto. E soprattutto disinnesca il dispositivo culturale più tossico: l’idea che il corpo femminile sia disponibile finché non “resiste abbastanza”.
Qui entra la critica materialista: parlare di consenso non può ridursi a un formalismo individualista, come se fossimo tutti ugualmente liberi. Per questo il “sì” deve essere valutato nel contesto: perché un sì dentro paura, dipendenza o ricatto non è un sì libero. La regola “solo sì” non è moralismo, è presa d’atto dei rapporti di potere che attraversano sessualità e vita sociale. È la soglia minima per impedire che il diritto continui a produrre, con un’altra grammatica, la stessa domanda di sempre: “perché non hai detto no?”
A.V.: Per chiudere questo primo passaggio sul consenso, quali modifiche apporterebbe a favore delle donne che subiscono violenza il DDL in discussione, rispetto all’aspetto giuridico attuale?
M.D.S.:Il DDL, nella versione approvata alla Camera, promette un effetto giuridico essenziale: spostare il cuore della fattispecie dalla costrizione alla mancanza di consenso libero e attuale. Questo, se applicato coerentemente, cambia due cose che per le donne contano più di qualunque dichiarazione di principio: cambia che cosa bisogna provare e cambia che cosa viene guardato in un processo. Oggi, anche se la norma già contempla abuso e approfittamento di condizioni di inferiorità/vulnerabilità, la cultura giudiziaria si è spesso mossa lungo un riflesso antico: cercare “segni” di violenza, resistenza, opposizione. È lì che riemergono stereotipi e luoghi comuni: la vittima “non abbastanza terrorizzata”, “non abbastanza coerente”, “non abbastanza resistente”, e dunque meno credibile. Mettere al centro il consenso dovrebbe — in teoria, ed è un “dovrebbe” pesante — ridurre l’ossessione probatoria per la colluttazione, per il referto come feticcio, per il comportamento “giusto” della vittima.
Secondo vantaggio: un modello sul consenso permette di nominare come violenza ciò che nella vita reale avviene più spesso: atti sessuali in contesti di pressione, soggezione, paura, freezing, sorpresa, incapacità di reagire. Il penale tradizionale ha faticato a leggere queste situazioni perché ragiona ancora con l’immaginario della violenza “classica” (aggressione fisica, minaccia esplicita). Il DDL, se ben interpretato, può allargare la protezione proprio dove il sistema ha lasciato buchi: quando la coercizione è “sociale” prima che fisica, quando l’abuso è situazionale, quando il corpo non riesce a fare quello che la retorica pretende (urlare, scappare, reagire).
Terzo punto: il DDL può contribuire a ridurre la “vittimizzazione secondaria”, cioè quel processo per cui chi denuncia viene sottoposta a un vaglio moralizzante (abitudini sessuali, abbigliamento, vita relazionale, consumo di alcol, messaggi). Se la chiave è il consenso libero e attuale, queste digressioni dovrebbero diventare meno centrali, perché non sono più scorciatoie per valutare “se se l’è cercata”, ma elementi marginali rispetto alla domanda corretta: c’era consenso? era libero? era presente? è continuato?
Detto questo, non venderei illusioni: una riforma della fattispecie non basta se non cambia l’ecosistema interpretativo. Senza formazione obbligatoria, linee guida investigative, prassi uniformi e un lavoro serio sugli stereotipi, la norma rischia di essere riscritta nei codici ma non nei tribunali. È qui che torna la critica materialista: il diritto non è solo testo, è istituzione. E l’istituzione funziona dentro rapporti di potere e dentro una società in cui le donne hanno meno autonomia economica e più precarietà. Se non si tiene insieme la riforma penale con politiche materiali e con un cambiamento delle pratiche, il rischio è di ottenere una “buona legge” e una cattiva realtà.
A.V.: Pur se passasse il ddl e si riconoscesse pienamente il valore del consenso, il problema mai risolto delle attribuzioni piene di responsabilità sull’autore della violenza si risolverebbe o resta comunque da risolvere un ancestrale problema culturale di difficile rimozione?
M.D.S.:Secondo me no, non si risolverebbe. Sarebbe rassicurante pensarlo, ma non sarebbe realistico. La violenza di genere non è un problema esclusivamente giuridico, né un semplice deficit culturale: è un fenomeno che si radica in strutture materiali persistenti. Le norme penali intervengono inevitabilmente a valle, mentre le condizioni che producono vulnerabilità si collocano a monte.
In Italia le asimmetrie materiali restano profonde e stabilmente documentate. Secondo ISTAT, nel 2023 il tasso di occupazione femminile nella fascia 15–64 anni è pari al 52,5%, contro il 70,4% maschile. Non è una differenza marginale, ma uno dei divari più ampi dell’area europea e OCSE. A questo si aggiunge la qualità dell’occupazione: le donne sono sovrarappresentate nel part-time, spesso involontario, e nei contratti più instabili. Sempre ISTAT evidenzia come il part-time involontario femminile superi di gran lunga quello maschile, segnalando che non si tratta di scelta ma di adattamento forzato a vincoli di cura e segmentazione del mercato del lavoro. Sul piano retributivo, il Rendiconto di Genere INPS mostra differenze significative nelle retribuzioni medie e nelle carriere contributive. Le carriere femminili risultano più discontinue, con effetti cumulativi su reddito, risparmio e pensioni. Questo produce una minore autonomia economica reale lungo tutto l’arco della vita.
Queste condizioni non sono esterne alla violenza: ne costituiscono una delle matrici strutturali. La libertà sessuale non è separabile dalla libertà materiale. Senza reddito stabile, casa, servizi, reti di sostegno, la possibilità concreta di sottrarsi alla violenza resta limitata. Il DDL può migliorare la tutela giuridica, ma non elimina i vincoli economici che rendono molte donne più esposte e meno libere. Il DDL è dunque necessario, ma strutturalmente insufficiente.
A.V.: Sull’ educazione sessuale e ruolo della scuola. Recentemente Giuseppe Valditara, il ministro dell’istruzione e del merito, ha messo il veto sull’insegnamento dell’educazione sessuale per la scuola primaria. Per la scuola secondaria rimanda alle famiglie il consenso, come fosse un fatto privato e non di ricaduta sociale che implica la responsabilità delle istituzioni. Se non tutte le famiglie daranno il consenso ci saranno nella stessa scuola/ classe studenti diversamente informati. Il caos educativo con pesanti ricadute sul sociale. Uno stallo permanente del problema. Che ne pensi?
M.D.S.: Qui si vede bene la differenza tra una politica che “dichiara” e una politica che “produce effetti”. Se l’educazione sessuo-affettiva diventa subordinata al veto o al consenso individuale delle famiglie, stai trasformando un diritto educativo universale in un servizio opzionale, quindi diseguale per definizione. Perché? Perché proprio i contesti familiari più attraversati da stereotipi (o da rigidità moralistiche) saranno quelli che più facilmente rifiuteranno percorsi strutturati. E allora lo Stato abdica alla prevenzione, lasciando che la socializzazione sessuale avvenga altrove.
Nelle fonti più recenti sul dibattito legato al “consenso informato”, la linea attribuita al Ministero e alle proposte in discussione è chiara: esclusione della primaria da attività di educazione sessuale e forte condizionamento nella secondaria tramite consenso informato delle famiglie. È un’impostazione che viene spesso presentata come “tutela della libertà educativa dei genitori”, ma dal punto di vista materialista è anche una privatizzazione di una funzione pubblica: la prevenzione della violenza diventa una faccenda domestica. E questo, in Italia, significa scaricare ancora una volta sul privato ciò che non si vuole finanziare e strutturare nel pubblico (esattamente come avviene per la cura).
Che succede se la famiglia contesta o non fa educazione al rispetto? Succede quello che già succede: l’educazione affettiva e sessuale arriva per “via informale”, cioè pornografia, social, peer pressure, cultura dello stupro in forma di meme, linguaggi di possesso (“sei mia/mio”, “dammi il tuo telefono”), modelli di maschilità, ma anche di femminilità predatoria. In altre parole: non è che senza scuola restiamo “neutri”; restiamo consegnati ai dispositivi più potenti e meno democratici. E infatti la prevenzione non può essere ridotta a un richiamo morale: serve un curricolo progressivo su consenso, confini, reciprocità, emozioni, stereotipi, potere. Senza questo, il diritto penale arriva dopo, quando il danno è fatto.
C’è poi un altro punto: l’educazione al consenso non è solo “sessuale”, è educazione alla cittadinanza corporea e relazionale. Se la scuola rinuncia, rafforza l’idea che la sessualità sia un “affare privato” e che il conflitto di genere non sia un tema pubblico. Ma la violenza di genere è pubblica: costa vite, costa salute, costa servizi, costa giustizia. Il veto educativo è quindi una scelta politica che incide sulla prevenzione, e la prevenzione è parte della risposta strutturale. La domanda non è “chi decide”, ma: lo Stato vuole davvero ridurre la violenza o vuole soltanto amministrarne gli esiti?
A.V.: Una legge può bastare a mettere in salvo le donne?C’è anche da considerare la mancata prevenzione sul probema. In realtà succede spesso (la cronaca lo conferma) che, in caso di denunce, le istituzioni spesso non intervengano tempestivamente per scongiurare la violenza. Lo dimostrano i femminicidi, spesso annunciati e all’ordine del giorno. Considerando anche che sulle associazioni di settore cade da molto tempo la mannaia dei tagli ai fondi?
M.D.S.:Secondo me no. Il diritto penale non può sostituire politiche materiali di protezione e sostegno. Le norme definiscono responsabilità e sanzioni, ma la sicurezza concreta dipende da infrastrutture sociali stabili. La violenza di genere non si consuma esclusivamente nello spazio dell’illecito penale, ma dentro relazioni segnate da dipendenze economiche, isolamento sociale, vulnerabilità abitativa, precarietà lavorativa. Senza politiche coerenti – fondi strutturali, servizi pubblici, case rifugio, sostegno al reddito, protezione lavorativa – la norma resta un presidio necessario ma insufficiente.
Le donne non hanno bisogno soltanto di definizioni giuridiche più avanzate, ma di condizioni che rendano materialmente praticabile la libertà. Uscire dalla violenza comporta costi economici, abitativi, lavorativi e sociali. Se tali costi ricadono interamente sulla vittima, la tutela giuridica perde efficacia concreta. La sicurezza non è solo diritto, ma organizzazione materiale della protezione: tempi di intervento, continuità dei servizi, stabilità dei finanziamenti, accessibilità territoriale. Mi ripeto: il diritto penale, da solo, non produce autonomia economica, né reti di sostegno, né stabilità abitativa. Può intervenire dopo il fatto; non può neutralizzare le condizioni che rendono il rischio strutturale.
A.V.: Come se ne esce dalla violenza di genere, considerando che tutte le lotte femministe non hanno risolto il problema? Sarà il risultato di un malcostume ormai radicato nei secoli che connota la donna (tranne ‘le quattro’ al potere) nella relazione con l’uomo nel binomio sociale dominante/dominato. Non si spiega come anche donne colte ed emancipate finiscano violentate e uccise dai loro compagni di vita. Sarà anche che alcune donne tendono, inconsciamente, ad auto colpevolizzarsi per retaggi culturali ancestrali, ma anche perché, spesso, le lotte femministe vengono slegate dalle lotte contro il sistema dominante e il capitalismo?
M.D.S.:Io eviterei due scorciatoie: la prima è la spiegazione psicologizzante (“inconsciamente ci facciamo del male da sole”), la seconda è la narrazione consolatoria (“basta una donna al vertice”). Entrambe rimuovono il punto: la violenza di genere è un rapporto di potere che si riproduce dentro strutture economiche, sociali e simboliche. Non è un malcostume individuale, è una tecnologia di dominio che attraversa famiglia, lavoro, istituzioni. Perché persiste nonostante i movimenti? Perché il patriarcato non è immobile: si adatta. Nel capitalismo contemporaneo si ibrida con precarietà, privatizzazione del welfare, mercificazione dei corpi, crisi abitativa e riduzione dei servizi. Qui il femminismo materialista è netto: se la libertà delle donne viene pensata solo come “diritto” e non come condizione materiale, allora resta fragile. In Italia, la fragilità materiale è documentata da numeri che non si possono aggirare: pensiamo a retribuzioni inferiori di oltre venti punti in diversi settori e fino a -32,1% in finanza/assicurazioni/servizi alle imprese ; e nel privato, dato 2023, 79,8 euro/giorno donne contro 107,5 per gli uomini . Questi numeri descrivono una gerarchia materiale: meno reddito, meno carriera, più dipendenza, più costo dell’uscita dalla violenza.
E qui veniamo al tema “donne al potere”. Una premier, una presidente della BCE, della Commissione o del Parlamento europeo, persino la segretaria del maggiore partito di opposizione in Italia possono essere simboli importanti, ma non sono automaticamente “l’8 marzo” per la maggioranza delle donne. Anzi. La rappresentanza apicale può coesistere con la subordinazione materiale di massa: è perfettamente compatibile avere poche donne nelle élite e molte donne in precarietà e lavoro di cura non pagato. Le prime rischiano, anzi, di rendere le seconde ancora più invisibili e colpevolizzate. È il motivo per cui il mainstreaming spesso diventa cosmetico se non tocca redistribuzione, servizi, salari, casa, cura. Le élite femminili possono anche governare politiche che non spostano (o peggiorano) le condizioni della maggioranza: non perché “donne cattive”, ma perché la funzione di classe e il mandato istituzionale possono allinearsi alla riproduzione dell’ordine esistente. Come se ne esce, allora? Con un doppio livello inseparabile: (1) norme chiare e pratiche istituzionali che non colpevolizzino le vittime; (2) trasformazione materiale: lavoro dignitoso, reddito, case, servizi, protezione sociale, educazione strutturale al consenso e alle relazioni. Se separi la lotta di genere dalla lotta contro le strutture economiche che producono dipendenza, riduci l’8 marzo a rito e lasci intatto il terreno su cui la violenza prospera.
Fonti:
www.lacittafutura.it/editoriali/il-corpo-delle-donne.html
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“STAI ZITTAAAA”. La violenza non è sempre visibile
Malanova. La violenza sulle donne ha origine da un …




